Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

ODCEC di Venezia

MEF – obbligo formativo triennio 2017-2019 e triennio 2020-2022

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato nella sezione “Revisione legale” le prime istruzioni riguardanti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, in particolare per il triennio 2017-2019, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento che disciplina la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale, adottato con D.M. 8 luglio 2021, n. 135 e in vigore dal 19 ottobre 2021.

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019
Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo 2017-2019, è prevista la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi di provvedere a tale inadempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del MEF nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (dal 19/10/2021 al 17/01/2022).
Non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale 19/10/2021 – 17/01/2022 riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).
Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scupolosamente alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD-MEF.

Obbligo formativo triennio 2020/2022
Relativamente al triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,  c.d.  Proroga Termini 2021.