Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

ODCEC di Venezia

OCC Sovraindebitamento

OCC Commercialisti Serenissima

Il Ministero della Giustizia, con provvedimento 2 marzo 2017, ha disposto l’iscrizione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “OCC del Veneziano” costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, al numero progressivo 96, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Il Ministero della Giustizia, con provvedimento 14 marzo 2024, ha disposto la modifica di cambio di denominazione dell’Organismo in “OCC Commercialisti Serenissima”.
Provvedimento di iscrizione
Regolamento OCC del Veneziano

NORMATIVA

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2014 e ss.mm. integrato dal D.Lgs. 83/2022)
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Decreto 24 settembre 2014, n. 202
Sentenza TAR Lazio n. 12457/2015

Il Registro degli OCC  e l’Elenco dei Gestori  della crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell’apposita area del sito del Ministero della Giustizia.

REQUISITI per accedere alla procedura

Il debitore che si rivolge all’OCC Commercialisti Serenissima deve avere la residenza o la sede  principale della propria attività nel circondario del Tribunale di Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto D’Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo).

Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
* non svolgono attività d’impresa;
* sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII;
* sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
* sono imprenditori agricoli;
* sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (all’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII). Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

MODULI per accedere alla procedura

Istanza Nomina gestore del sovraindebitato (Consumatore persona fisica)

Istanza Nomina gestore del sovraindebitato (persona giuridica)

Istanza Nomina gestore (procedura familiare)

Il deposito dell’istanza può avvenire solo con le seguenti modalità:

invio di istanza e allegati a mezzo PEC all’indirizzo: occ@odcecvenezia.legalmail.it.
oppure
accesso all’AREA INDEBITATO seguendo i seguenti passaggi:

  1. registrarsi alla piattaforma cliccando sul tasto “Registrazione”
  2. una volta ricevute le credenziali, effettuare l’accesso all’area riservata
  3. compilare i campi come da procedura guidata

Manuale compilazione per consumatore
Manuale compilazione per azienda e ditta individuale

Contestualmente all’invio della domanda deve essere effettuato il versamento di Euro 200,00 (iva inclusa) per ciascun soggetto sovraindebitato tramite il portale dei pagamenti pagoPA >> SERVIZI DI SEGRETERIA >>OC – Deposito domanda OCC.
La ricevuta del versamento deve essere allegata all’istanza e inviata all’indirizzo ordine@odcecvenezia.it unitamente ai dati per la fatturazione elettronica.
L’Organismo esaminerà l’istanza e, se completa e conforme, invierà un preventivo di spesa.
La nomina del gestore verrà effettuata solo dopo l’accettazione del preventivo ed il pagamento del 1° acconto.

Tariffario

Non verranno accettate domande incomplete

MODULO per ISCRIZIONE nell’Elenco dei GESTORI

Domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori

SEDE

c/o ODCEC di Venezia | Via G. Allegri 29/3 – 30174 Venezia Mestre
tel. 041 5287708
PEC: occ@odcecvenezia.legalmail.it (per invio istanze e comunicazioni ufficiali)
email: ordine@odcecvenezia.it

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