Disponibilità nomina ex art. 2477 c.c.
- 07 Marzo 2024
- Tribunale
- Tags: art. 2477 c.c., organo di controllo, revisori legali, sindaco, tribunale
Come noto, l’art. 2477 cod. civ. prevede che, nel caso in cui l’assemblea non provveda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ricorrendone i presupposti di Legge, vi provveda il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Si ritiene opportuno, quindi, sottoporre al competente Tribunale un elenco di iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, che siano anche Revisori Legali, disponibili a essere nominati sindaco o revisore legale dei conti nelle società prive di tali organi.
I Revisori Legali iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia possono manifestare la loro disponibilità, entro il 26 marzo 2024, inviando una PEC all’indirizzo ordine@odcecvenezia.legalmail.it indicando nell’oggetto “Disponibilità nomina ex art. 2477 c.c.“, allegando il modello.
L’Ordine provvederà poi a inoltrare al competente Tribunale l’elenco degli iscritti predisposto tenendo conto delle comunicazioni ricevute.
Si sottolinea come la manifestazione di disponibilità a essere nominati sindaci o revisori legali dei conti non determini un conseguente onere di accettazione dell’incarico, dovendo il nominato valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalle norme di Legge e dai principi e dalle prassi emanate con riferimento al corretto svolgimento degli incarichi di sindaco e revisore di società.
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