Certificati Pubbliche Amministrazioni
- 11 Aprile 2017
- Normativa
- Tags: certificati, certificati PA, certificazioni PA
Con il primo gennaio 2012 é entrata in vigore la disposizione contenuta nell’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, in base alla quale é fatto divieto alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso loro o di altre pubbliche amministrazioni.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del DPR 445/2000.
Le PA devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle di altre PA, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Per le Pubbliche Amministrazioni
In attesa della predisposizione delle apposite convenzioni aperte per l’accesso ai dati senza oneri da parte delle Amministrazioni procedenti, le stesse possono richiedere le certificazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia:
- via posta all’indirizzo: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, Via Allegri 29/3 – 30174 Venezia Mestre
- via email all’indirizzo ordine@odcecvenezia.it
- via PEC all’indirizzo ordine@odcecvenezia.legalmail.it
indicando come oggetto: “Richiesta informazioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183/2011”.
La richiesta deve contenere gli elementi utili ad individuare correttamente l’ufficio richiedente, l’oggetto e la finalità della richiesta.
Rif. Legge 12 novembre 2011, n. 183 – articolo 15 (Legge di stabilità 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265)
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per il 2012)
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