Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

ODCEC di Venezia

Patente a crediti

Il Decreto Legge 02/03/2024, n. 19 (convertito nella L. 29/04/24, n. 56), all’art 29 ha modificato l’art. 27 del D. lgs 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) introducendo, per chi opera nei cantieri edili, la patente a crediti.
Tale documento deve essere posseduto non solo dalle imprese edili, ma anche da tutti coloro che operano materialmente all’interno dei cantieri come gli artigiani, o chiunque operi in subappalto. Non è richiesta solamente per prestazioni di natura intellettuale come gli architetti, i geometri o gli ingegneri. Soltanto le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza sono esentate dal possedere la patente a crediti.
La patente viene rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a mezzo SPID o CIE anche a mezzo di un intermediario delegato (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e CAF) in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza del lavoro);

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (in presenza di lavoratori dipendenti);

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente cioè per contratti d’appalto superiori ai 200.000,00 euro;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (in presenza di lavoratori dipendenti).

Per poter lavorare all’interno di un cantiere sono necessari almeno 15 crediti.
Nel caso in cui venisse accertata la presenza in cantiere di impresa o lavoratore autonomo sprovvisti della patente a crediti o con la stessa contenente meno di 15 crediti, verrà applicata la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati non inferiore a € 6.000,00, l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi con la comunicazione dell’adozione della sanzione all’autorità nazionale anticorruzione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In occasione della prima emissione, la patente contiene 30 crediti che possono essere decurtati in caso di accertamento ispettivo con provvedimento definitivo da parte degli organi competenti. L’art. 27, comma 6 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro elenca il numero di crediti che vengono decurtati in base alle violazioni accertate. A titolo esemplificativo la mancanza del DVR vale 5 crediti, infortunio del lavoratore per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni che comporti una astensione dal lavoro superiore a 60 giorni vale 5 crediti ecc. Vale la pena ricordare che un infortunio mortale di un lavoratore a causa di violazione delle norme sulla prevenzione infortuni vale 20 crediti pertanto porta alla sospensione della patente e all’impossibilità di entrare nei cantieri in caso di patenti con 15 crediti.
Il recupero dei crediti sotto i 15 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL dopo aver dimostrato di aver adempiuto all’obbligo formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei responsabili di almeno una delle violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti e da parte di tutti i lavoratori impiegati nei cantieri e dopo aver dimostrato di aver realizzato almeno un investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo l’elenco di attività che danno diritto a crediti contenuto nel Regolamento (D.M.18/09/2024, n. 132).
I 30 crediti iniziali possono anche essere incrementati fino a un massimo di 100 inserendo nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire da 1/01/2025 le condizioni che danno diritto ai crediti ulteriori, ad esempio a seconda della storicità dell’azienda (fino a 10 crediti), per ogni biennio in cui non vi sia stata alcuna decurtazione la patente aumenta di 2 crediti, per investimenti o formazione dei lavoratori in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro (fino a 8 crediti).

Il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA in qualifica pari o superiore alla terza va verificato, prima dell’inizio dei lavori, dal committente o dal direttore dei lavori e va verificato non soltanto nei confronti dell’appaltatore primario ma anche di tutti i subappaltatori e i lavoratori autonomi. In caso di mancanza della patente da parte dei soggetti interessati al cantiere è proprio il committente o il direttore dei lavori a ricevere la sanzione pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91 per non aver effettuato le verifiche prima dell’inizio dei lavori o durante gli stessi in caso di intervento in cantiere da parte di ulteriore impresa o lavoratore autonomo.
In via transitoria, soltanto fino al 31 ottobre 2024, l’impresa o il lavoratore autonomo possono inviare un’autocertificazione di possesso dei requisiti per la richiesta della patente a crediti via pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Ai fini della presenza in cantiere basta mostrare la prova dell’invio della pec, ad esempio con la ricevuta di consegna.
L’autocertificazione dal 1/11/2024 non avrà più alcun valore ma si dovrà fare la richiesta della patente a crediti sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, peraltro attivo a partire dal 1° ottobre 2024.

a cura del Gruppo di Studio ODCEC Venezia Commercialista del lavoro e rapporti con gli enti