Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

ODCEC di Venezia

Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012) – articolo 10

DM 8 febbraio 2013, n. 34 – Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Delibere n. AS1589 e n. AS1589B (Bollettino n. 24/2019 del 17/06/2019)

Informativa CNDCEC 60/2019 del 08/07/2019

L’art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l’attività professionale con il modello delle società di persone.
Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, indicherà nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la
propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, si ritiene consentito utilizzare l’acronimo STP, con l’avvertenza che, né l’indicazione per esteso di società tra professionisti, né l’acronimo STP sono sostituitivi della precisazione del tipo societario adottato. (PO CNDCEC 175/2022)