Formazione Revisori Legali
- 30 Agosto 2017
- Normativa
- Tags: formazione, revisione legale
Dal 1° gennaio 2017 decorre l’obbligo per tutti i Revisori Legali di conseguire almeno 20 crediti per ciascun anno, per un totale di 60 crediti nel triennio (primo triennio 2017-2019).
Tutti gli iscritti all’Ordine che sono anche Revisori Legali devono pertanto raggiungere il minimo di 20 crediti formativi all’anno.
Dei 20 crediti formativi da ottenere in ciascuna annualità, almeno 10 devono riguardare materie cosiddette caratterizzanti la revisione legale (Gruppo A). I restanti possono riguardare materie dei Gruppi B e C.
FAQ formazione continua del Revisore Legale
Con il Protocollo d’intesa tra CNDCEC e MEF viene riconosciuta l’equipollenza della formazione dei revisori legali con la formazione erogata dagli Ordini territoriali, purché questa sia conforme ai programmi di aggiornamento professionale adottati annualmente con Determina del Ragioniere Generale dello Stato:
Modalità di assolvimento della formazione
ESONERI
– sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, per il periodo della sospensione;
– non sono esonerati dall’obbligo formativo gli Iscritti all’Albo che usufruiscono di riduzioni/esoneri per determinate condizioni (come, ad esempio, il superamento di un determinato limite di età);
– non sono esentati dall’obbligo formativo i professionisti iscritti nell’Elenco Speciale;
– per i Revisori Legali iscritti al Registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
COMUNICAZIONE STATUS DI “REVISORE LEGALE” ALL’ORDINE
Si raccomanda, a coloro che non vi avessero provveduto, di comunicare alla Segreteria dell’Ordine la propria iscrizione al Registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 139/2005.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11 del DLgs. 39/2010, infatti, gli Ordini devono comunicare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei Revisori iscritti nei propri Albi.
La circolare 26/2017 del MEF afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, nell’ambito dello stesso triennio.
La circolare RGS n. 12/2024 afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi nell’ambito dello stesso triennio, mentre sono ammessi e consentono la maturazione di ulteriori crediti quei corsi che trattano aspetti diversi dello stesso argomento, oppure che rappresentano un approfondimento o aggiornamento della tematica.
CORSI ONLINE
> Corsi online MEF | area riservata portale RGS
> Corsi online CNDCEC | fncformazione.it
Il calendario degli eventi in programmazione è disponibile sul Portale FPCU
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Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato.
Si segnalano:
– Informativa CNDCEC n. 16/2017 del 21/3/2017
– slide CNDCEC presentate in occasione dell’Assemblea dei Segretari del 24/5/2017
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