Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dot- tori commercialisti ed esperti contabili. 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell’im- porto complessivo delle imposte, tasse, contributi, san- zioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è rich- iesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 29 Sindaco di società 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimo- niali, in società in liquidazione o in procedura concor- suale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà. 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ip- otesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione sta- bilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumen- tate fino al 50 per cento. CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI OMISSIS CAPO V Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica OMISSIS CAPO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ALTRE PROFESSIONI OMISSIS CAPO VII DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE Art. 41 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art. 42 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto ob- bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2012 Il Ministro: SEVERINO Visto, il Guardasigilli: SEVERINO Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2 Tabella A - Avvocati OMISSIS Tabella B - Avvocati OMISSIS 333
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