Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indi- cato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commer- cialisti ed esperti contabili. Art. 24 Formazione del bilancio 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a in- carichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 25 Operazioni societarie 1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, sec- ondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è de- terminato in funzione del totale delle attività delle situ- azioni patrimoniali utilizzate per l’attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 26 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori com- mercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e con- tributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 27 Assistenza in procedure concorsuali 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di am- ministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della ta- bella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l’ip- otesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo. Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria 1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto im- pugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto 332
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