Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell’opera prestata. 2. Il valore della pratica e’ determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori vari- azioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed espe- rti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in con- dizioni di particolare urgenza, al compenso del profes- sionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. SEZIONE II Disposizioni e parametri specifici Art. 19 Amministrazione e custodia 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incari- chi di amministrazione e custodia di aziende e’ determi- nato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso e’ liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della ta- bella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 20 Liquidazioni di aziende 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente in- carichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e’ determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il com- penso e’ liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commer- cialisti ed esperti contabili. Art. 21 Valutazioni, perizie e pareri 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richi- este da disposizioni di legge o di regolamenti, è deter- minato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Art. 22 Revisioni contabili 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incar- ichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o esegu- iti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o am- ministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indi- cato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercial- isti ed esperti contabili. Art. 23 Tenuta della contabilità 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori 331

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