Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI OMISSIS CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIAL- ISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE I Disposizioni generali Art. 15 Tipologia di attività 1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. 2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto at- tività diverse da quelle elencate al comma 1, per il pro- fessionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e’ determinato in analogia alle disposizioni del presente capo. Art. 16 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercial- isti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazi- oni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi ri- levanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi mate- ria tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’inter- pretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comporta- menti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. Art. 17 Parametri generali 1. Il compenso del professionista è determinato con riferi- mento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; 330

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