Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso com- penso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espres- samente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal pro- fessionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività acces- sorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale e’ conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di prec- edenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’ar- ticolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizio- nale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. 329 DECRETO MINISTRO GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolar- mente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decre- to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161). (GU n. 195 del 22-8-2012) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 luglio 2012; VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012; Adotta il seguente regolamento:
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