Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

gillo restituito è conservato per 10 anni presso l’Archivio del sigillo tenuto dall’Ordine; decorso tale periodo il sigillo viene distrutto. Art. 11 Impiego del sigillo Il sigillo può essere apposto dall’iscritto nell’Albo soltanto congiuntamente alla propria firma. Il sigillo può essere apposto soltanto sugli atti qualificanti l’attività professionale. Art. 12 Forma, struttura e dicitura del sigillo Il sigillo è un timbro di struttura metallica, di formato circo- lare, realizzato per l’impiego con inchiostri indelebili. La sua impronta ha diametro esterno di 30 millimetri. Due cerchi concentrici distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica in cui sono riportate due scritte su righe parallele concentriche: a) nella riga anulare più esterna è riportata la scritta: “OR- DINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI… (nome della città dell’Ordine)”; b) nella riga anulare sottostante è riportata la scritta: “NOME COGNOME – DOTTORE COMMERCIALISTA” ov- vero “NOME COGNOME – RAGIONIERE COMMERCIA- LISTA” (per gli iscritti nella sezione A dell’Albo) oppure ESPERTO CONTABILE (per gli iscritti nella sezione B dell’Albo), ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 139 del 2005, nonché il N. … ALBO (numero di iscrizione all’Albo). Qualora l’iscritto nell’Albo possieda contemporaneamente il titolo professionale di “dottore commercialista” e di “ra- gioniere commercialista”, sarà in sua facoltà chiedere ed ottenere il rilascio del sigillo con l’indicazione di uno dei due titoli professionali. Nel disco centrale del diametro di 11 millimetri è riportato il logo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Tutti i caratteri hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri. Art. 13 Responsabilità L’apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsa- bilità del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l’Ordine che ha rilasciato il sigillo. L’iscritto nell’Albo è tenuto a utilizzar il sigillo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di vio- lazioni, l’iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare. Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008. Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non abbiano emanato alcun regolamento in materia di sigillo professionale, cu- rano la realizzazione dei sigilli degli iscritti che ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2009. Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ab- biano adottato un regolamento in materia di sigillo profes- sionale, provvederanno a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2009. 327

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