Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 1 Definizioni Si applicano al presente Regolamento le definizioni conte- nute nel Codice deontologico della Professione. Art. 2 Istituzione del sigillo professionale Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato un timbrosigillo personale identificativo (di seguito “sigillo”) degli atti di redatti dagli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’esercizio dell’attività professionale. Art. 3 Finalità L’adozione del sigillo da parte del professionista è facolta- tiva ed è diretta a tutelare l’affidamento del pubblico, assi- curando ai terzi la provenienza dell’atto. Art. 4 Titolarità del sigillo Il sigillo è di proprietà esclusiva dell’Ordine territoriale cui è iscritto il professionista. L’Ordine territoriale ne cura la realizzazione e lo rilascia, concedendone l’uso, all’iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e agli Esperti Contabili che lo richieda. Il sigillo non può essere fatto eseguire né dai singoli iscritti nell’Albo né da terzi. L’Ordine vigila sul corretto utilizzo del sigillo; in ogni caso non è responsabile dell’eventuale uti- lizzo improprio dello stesso. Art. 5 Richiesta di concessione in uso Il sigillo è rilasciato dall’Ordine territorialmente compe- tente su richiesta dell’iscritto. All’atto di richiedere il sigillo l’iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con- tabili dichiara, in forma scritta, di: a) nontrovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’Ordina- mento Professionale e dal Codice Deontologico; 325 REGOLAMENTO SULL’USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 1 ottobre 2008 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VISTO l’art. 5, comma 4, del Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale in data 9 aprile 2008, secondo il quale l’uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale; VISTO l’art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di tenuta dell’Albo; ha emanato il seguente REGOLAMENTO sull’uso del sigillo personale identificativo degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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