Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Il Consiglio procede all’esame e delibera le modalità, i limiti e i criteri che ritiene più opportuni per la diffusione e/o divulgazione, adottando una o più delle seguenti modalità: a) convegno di presentazione dei lavori; b) documento pubblicato sul sito Internet dell’Ordine; c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Italia; d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; e) pubblicazione dei lavori. Le spese di pubblicizzazione sono a carico del Consiglio. Art. 8 (Spese di funzionamento) 1. In linea generale l’attività svolta dalle Commissioni e dai Gruppi non deve comportare oneri a carico del Bilancio dell’Ordine. 2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi sono a carico dell’Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione, da parte del Delegato della Commissione o del Responsabile del Gruppo, del budget. 3. Gli incarichi di Delegato, di componente della Com­ missione, di Responsabile, di vice Responsabile e di componente del Gruppo sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese. Art. 9 (Organizzazione di convegni, manifestazioni ad eventi, proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione o del Gruppo) 1. Il contenuto dei convegni (data, luogo dell’evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente sotto­ posto e approvato dal Delegato d’Area che sottoporrà al Consiglio. 2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione e/o del Gruppo deve essere preventivamente sottoposta ed approvata dal Delegato. 3. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere predisposte dalle Commissioni o dai Gruppi sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell’Ordine, fermo restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale. 4. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comu­ nicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell’interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio. 5. I componenti della Commissione e dei Gruppi si im­ pegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Art. 10 (Norme deontologiche) 1. Nell’espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio nazionale. 2. Non è consentito far menzione dell’incarico di Componente di Commissione o del Gruppo, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, fermo restando la possibilità di indicarlo nei curricula personali. L’incarico di componente di Commissione o del Gruppo non può essere invocato per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali. 3. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impe­ gnano ad informare il Consiglio in merito ad eventuali conflitti di interessi. Art. 11 (Autorizzazione al trattamento dei sati personali) I componenti delle Commissioni o dei Gruppi con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione o del Gruppo, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Art. 12 (Rinvio) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 323

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