Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
4. Il Consiglio potrà istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni e/o Gruppi per la trattazione di argomenti di comune interesse. Art. 4 (Consigliere Delegato) 1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Delegati per le singole Commissioni e le singole Aree. 2. Il Delegato ha il compito di: a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell’Ordine; b) proporre al Consiglio i nominativi dei responsabili e vice responsabili dei Gruppi rientranti nelle proprie Deleghe; c) pianificare, in accordo con il responsabile del Gruppo l’attività sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio; d) illustrare al Consiglio l’attività programmatica ai fini della relativa approvazione; e) riferire periodicamente al Consiglio sull’attività delle Commissioni e dei Gruppi; f) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trat tazioni delle Commissioni e dei Gruppi; g) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle mani festazioni e agli eventi che comprendono interventi e comunicazioni delle Commissioni e dei Gruppi. 3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega un altro membro del Consiglio stesso. Art. 5 (Nomina delle Commissioni e dei Gruppi, composizione e durata) 1. Il Consiglio determina le Commissioni e le Aree e ne nomina i delegati. 2. Le Commissioni ed i Gruppi possono essere composti non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all’Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono dare un apporto sulle materie oggetto di studio o ricerca. 3. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti tra gli Iscritti all’Ordine che hanno presentato la propria candidatura a partecipare agli stessi e vengono nominati dal Consiglio. Poiché l’attività della Commissioni e dei Gruppi si fonda sullo spirito di servizio, è necessario che all’adesione faccia seguito una concreta e fattiva partecipazione ai lavori. 4. Ciascun Iscritto all’Ordine può far parte di non più di due Commissioni e/o Gruppi. 5. La nomina a Componente della Commissione e/o del Gruppo deve essere comunicata in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell’Ordine. 6. L’accettazione della nomina a componente della Commissione e/o del Gruppo deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell’Ordine entro 15 (quindici) giorni. 7. Il componente della Commissione e/o Gruppo che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio, su proposta del Delegato. 8. Le Commissioni e i Gruppi hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio stabilisca una durata minore. Art. 6 (Funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi) 1. Le Commissioni e/o Gruppi sottopongono, per il tramite dei Responsabili, una proposta di lavoro ai Consiglieri delegati. 2. La proposta è predisposta dai membri della Commissione e/o del Gruppo e deve contenere: a) l’argomento di lavoro della Commissione e/o del Gruppo; b il programma di lavoro con i relativi tempi di ese cuzione. 3. Le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi dovranno essere oggetto di verbalizzazione a cura del Responsabile. Art. 7 (Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi) Ogni Commissione e Gruppo, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio di pubblicizzarne i risultati con la diffusione e/o divulgazione degli atti o elaborati. 322
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