Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

iscritt i negli Albi tenuti da altri Ordini , entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’evento, ovvero, dall’ulti- mo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini l’elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati da- gli iscritti nell’Albo da questi tenuto. 6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF comunicano agli Ordini di appart enenza dei part ecipanti ai corsi l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formati- vi maturati nel corso dell’anno precedente dagli iscritti nell’Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione o ad un singolo modulo dello stesso sono attribuiti solo alla conclusione del corso/ modulo, salvo che il corso/modu- lo non si svilup pi nell’arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in re- lazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nei due trienni formativi. 7. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al part ecipante dei crediti formativi av- verrà secondo le modalità proposte dalla piatt afo rma informatica autorizzata. Art. 18 Attribuzione dei crediti formativi agli iscritti 1. L’Ordine territoriale attribuisce agli iscritti nell’Albo i crediti format ivi: per la partecipazione agl i eventi for- mativi di cui al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 1; per lo svolgimento delle attività particolari di cui al com- ma 7 dell’articolo 1. 2. L’attribuzione dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini terri- toriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell’Ordine di appartenenza dell’i- scritto nell’Albo, che vi provvede a seguito delle comuni- cazioni ricevute ai sensi dell’articolo 17, commi 4, 5 e 6. Art. 19 Vigilanza dell’Ordine e valutazione delle inadempienze 1. L’Ordine verifica l’assolvimento dell’obbligo di forma- zione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento al nume- ro minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo trien- nale di crediti formativi. 2. A conclusione di ciascun anno formativo la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità: a) entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’Ordine veri- fica l’adempimento dell’obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo posses- so, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore; b) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei cre- diti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno. 3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Or- dine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi de- gli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l’attività pre-istruttoria e l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l’obbligo for- mativo. 4. Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’iscritto è annotato nell’Albo. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 20 Norme di attuazione 1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coor- dinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua. 310

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