Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 15 Valutazione e approvazione degli eventi formativi 1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commis- sione per la valutazione delle attività di formazione pro- fessionale continua. 2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed appro- va gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 sulla base dell’istruttoria degli Ordini territoriali e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. 3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi orga- nizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte almeno 60 giorni prima del loro svolgimento agli Ordini locali che trasmetteranno l’istruttoria al Consiglio Nazio- nale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento. 4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi or- ganizzati dagli Ordini territoriali e dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale devono essere sot- toposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento. 5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l’approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Na- zionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all’Or- dine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie As- sociazioni e Fondazioni l’invio dei documenti necessari per completare l’istruttoria. Il mancato invio delle infor- mazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ri ceviment o dell a richiesta sanata. 6. Per eccezionali motivi l’attribuzione dei crediti alle at- tività formative può essere effettuata dal Consiglio Na- zionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l’Ordine territoriale o l’Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbia inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell’evento. 7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale. TITOLO IV L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA Art. 16 Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari 1. Alle attività formative particolari di cui all’articolo 1, comma 7, i crediti formativi sono riconosciuti nella mi- sura prevista nella seguente tabella: 308 ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI CREDITI ATTRIBUITI LIMITI MASSIMI ANNUALI a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale 1 ora = 3 CFP max 15 b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti 1 ora = 3 CFP max 15 approvate dal Consiglio Nazionale. c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale 1 evento = 3 CFP max 15 d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti 3 CFP per ogni articolo max 15 compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblica- zione di ogni libro e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco 1 CFU = 2 CFP max 16 delle materie oggetto delle attività formative f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie 4 CFP max 4 comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative

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