Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
za delle caratteristiche di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. Altresì, nel corso dell’istruttoria, gli Ordini verificano la compatibilità dello svolgimento dell’attività formati- va con l’attività formativa programmata nell’ambito del proprio territorio, al fine di proporre la migliore offerta formativa degli iscritti. 4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richie- ste e l’esito dell’istruttoria di cui al comma precedente. 5. I soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 versano all’Or- dine territorialmente competente gli importi di cui ai successivi periodi del presente comma a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di formazione professio- nale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazio- ne costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012. Per gli eventi a pa- gamento gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati per ciascuna giornata dell’evento nella misura di euro 5,00 a partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento ed istruito dall’Ordi- ne. Per gli eventi gratuiti gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati nella misura di euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accredita- mento ed istruito dall’Ordine. L’Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri, ovvero stabilire con apposite convenzioni altre forme di contribuzione alternative. 6. Le Fondazioni e le Associazìoni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di cate- goria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma precedente. Art. 14 Richiesta di approvazione degli eventi 1. Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 11, nella circoscrizione territoriale di compe- tenza. 2. Per ciascun evento devono essere indicati: a) la tipologia; b) il titolo dell’evento e gli argomenti oggetto di trattazio- ne; c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora; d) la/e data/e di svolgimento dell’evento; e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell’Ordine territoriale; f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiara- zione di utilizzo di una piattaforma informatica approva- ta dal Consiglio Nazionale ed inserita nell’elenco di cui all’articolo 3; g) il programma dell’evento contenente l’indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qua- lificazione dei relatori; h) solo per gli eventi di “formazione” di cui al comma 5 dell’articolo 1, le informazioni richieste ai sensi dell’arti- colo 12, comma 3. 3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell’Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un’apposita se- zione dedicata della piattaforma web. 4. I corsi di alta formazione sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza di ciascuna SAF, dietro presenta- zione, anche tramite piattaforma web, della richiesta di approvazione ed attribuzione dei crediti. 5. Per ciascun corso di alta formazione, la SAF deve indicare: a) l’area di indirizzo specialistico; b) il titolo del corso e gli argomenti oggetto di ciascun mo- dulo; c) la durata dell’intero corso e quella dei singoli moduli; d) la data di inizio e quella finale di ciascun corso/modulo; e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella macro-area di riferimento della SAF; f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori. La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro-area di riferimento. 307
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