Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

sa l’autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l’estensione dell’au- torizzazione allo svolgimento delle attività in modalità e-learning. 7. Il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazio- nale. 8. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documen- tazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un1analitica relazione sull’attività forma- tiva erogata nell’anno precedente. 9. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l’anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita degli altri requisiti di cui al comma 3, comporta- no, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca del11autorizzazione. TITOLO III VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI Art. 12 Attribuzione dei crediti agli eventi formativi 1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività for- mative organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli rite- nuti di interesse per la professione. 2. Per la partecipazione alle attività di “aggiornamento” di cui all’articolo 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo pro- fessionale. 3. Per le attività di “formazione” di cui all’articolo 11 com- ma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell’au- silio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi te- nendo conto dei seguenti elementi: a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell’iniziati- va o attività; b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico); e) numero massimo dei partecipanti ammessi; d) durata; e) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, ta- vola rotonda, lezione frontale); f) metodi di controllo della continua ed effettiva parteci- pazione come verifiche intermedie e verifica finale; stru- menti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum... ); g) valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedu- te rispetto all’argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata; h) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione. Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di “formazio- ne” almeno un credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri sopra elencati. 4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l’attribuzione dei crediti for- mativi per ciascuna annualità. 5. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF attribuendo i crediti for- mativi ai singoli moduli e all’intero corso di alta forma- zione in base al seguente parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale. Art. 13 Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale 1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11, sono approvate dal Consiglio Na- zionale previa istruttoria resa tramite piattaforma web dall’Ordine territorialmente competente. L’istruttoria per l’accreditamento delle attività formative a distanza è di competenza dell’Ordine territoriale nella cui circoscri- zione è posta la sede del soggetto autorizzato. 2. I soggetti autorizzati presentano all’Ordine territorial- mente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 gior- ni prima del loro svolgimento. 3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l’esisten- 306

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