Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 11 Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti 1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro con- tenente l’elenco delle Associazioni di iscritti nell’Albo e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione di atti- vità di “formazione professionale continua”. Il registro è pubblicato sul sito di categoria. 2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di auto- rizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro del- la Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. L’autorizzazione viene concessa con delibera mo- tivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta. 3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono: a) possedere significativa esperienza nel settore della for- mazione professionale degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e pro- gettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell’ulti- mo triennio; b) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che ga- rantiscano l’accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all’istanza di cui al comma 4 del presente articolo una di- chiarazione sottoscritta contenente l’impe gno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso ai disabili; c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un orga- nico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente; d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all’evento. L’adeguatezza della piattaforma in- formatica è valutata dal Consiglio Nazionale e qualora ritenuta idonea è inserita nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2; e) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 4 ore e disponi- bili per almeno cento iscritti, da distribuire proporzio- nalmente sul territorio in cui sono realizzate le attività formative. Il numero gratuito di ore da erogare deve es- sere almeno pari al 20% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale; f) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione; g) garantire la presenza di relatori con qualifica di dotto- re commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile1 notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresen- tante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell’attività formativa. 4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono: – presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, cor- redata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettera g) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il re- quisito sub b) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla; – versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti. 5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente. 6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termi- ne del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. I soggetti cui sia conces- 305
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