Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

a) realizzino le attività formative con l’obiettivo di assicu- rarne l’elevato livello culturale e l’ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti; b) accertino l’effettiva partecipazione degli iscritti alle atti- vità formative; c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da fa- vorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi. 4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di rico- noscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. 5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti co- muni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di indi- viduare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Art. 10 Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali 1. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria com- petenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni non compresi nell’elenco dei sog- getti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’ar- ticolo 11, una serie di attività formative che sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15. 2. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria com- petenza, istruisce, ai sensi del successivo articolo 13, le richieste di accreditamento delle attività formative indicate ai commi 4 e 5, dell’articolo 1, organizzate dai soggetti autorizzati. 3. L’Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piat- taforma web il nulla osta a svolgere l’attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza. 4. Nel caso in cui l’Ordine per garantire l’offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sen- si dell’articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso. In nes- sun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11. 5. L’Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell’Al- bo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue: a) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l’ordina- mento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento; b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l1 ordi- namento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cin- quecento ma non quello di mille; e) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l’ordi- namento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille. 6. L’Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell’ar- ticolo 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell’ef- fettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o svilup- pate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell’e lenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull’assolvimento dell’obbli- go da parte degli iscritti nei modi previsti dall’articolo 19. 7. L’Ordine può controllare e verificare la rispondenza del programma inviato dai soggetti autorizzati di cui al suc- cessivo articolo 11 rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, all’effettiva partecipazione dei relatori, all’ade- guatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. A tal fine l’Ordine può richiedere al soggetto autorizzato di riservare fino a due posti in aula agli addetti alle veri- fiche. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell’auto- rizzazione. 304

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