Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202. Art. 8 Esenzioni 1. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi: a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la ridu- zione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere con- cesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determi- nato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari; b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da san- zioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale; c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei compo- nenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari; d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero. 2. La richiesta di esenzione deve essere presentata all’Ordi- ne di appartenenza. L’istanza deve pervenire all’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica ope- rata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo annuale. 3. Gli iscritti neWelenco speciale e coloro che non esercita- no la professione, neanche occasionalmente1 non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”. 4. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo for- mativo coloro che, non esercitando neanche occasio- nalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di: a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al re- lativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’og- getto della professione; b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali nean- che occasionalmente e in qualsiasi forma. 5. La richiesta di esenzione per mancato esercizio1 nean- che occasionale, della professione deve essere presen- tata all’Ordine di appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L’istanza deve pervenire al Consi- glio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenien- za della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale. Dell’esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l’inserimento di apposita nota nell’Albo degli iscritti. L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne co- municazione entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine. TITOLO II I SOGGETTI Art. 9 Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed in- dirizza lo svolgimento della “formazione professionale continua” ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull’atti- vità degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Na- zionale ai sensi dell’articolo 11, di seguito denominati “soggetti autorizzati”. 2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività forma- tive indicate ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. 3. L’azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati: 303
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