Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. 3. Salvo q uanto previsto al comma 5, in ciascun anno l’i- scritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi profes- sionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad ac- quisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno. 4. Salvo quanto previsto al comma 6, non è possibile ri- portare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 5. I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli ne- cessari per assolvere l’obbligo formativo triennale1 sen- za la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali. 6. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formati- vo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari aWassolvi- mento del relativo obbligo formativo1 i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per Vassolvimento dell’obbli- go formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di corso/ modulo effettivamente svolte nello stesso triennio. 7. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 trovano ap- plicazione solo nel caso in cui la partecipazione al corso/ modulo non sia inferiore all’80% delle ore. Qualora la partecipazione al corso/modulo sia inferiore all’80% delle ore si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 ed i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazio- ne ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF sono attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte. 8. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l1 esercizio dell’azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svol- te presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all’Ordine di appartenenza su richiesta. Art. 6 Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo 1. L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65 ° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante at- tività formative aventi ad oggetto l1 ordinamento, la de- ontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. 2. In ciascun anno l’iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso deve acquisire minimo 7 crediti forma- tivi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisi- sca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo trien- nale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi mi- nimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. Art. 7 Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202 1. La partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di “formazione/I di cui all’articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo for- mativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto 302
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