Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 2 Enti formatori 1. Le attività formative sono realizzate: a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fonda- zioni e Associazioni; b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fon- dazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/ collaborazione con soggetti esterni che operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine; c) dalle SAF; d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 11. Art. 3 Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza 1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale del dottore commercia- lista e dell’esperto contabile indicate all’articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d’esame per l’iscrizione nell’Albo individuate all’artico- lo 46 e all’articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell’elenco materie di cui all’allegato 1. 2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all’articolo 1, comma 4, devono essere realizzate utilizzando piatta- forme informatiche che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di cer tezza, l’effettiva e continua partecipazione del discen- te. La piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente. Le attività formative in modalità e-learning devono prevedere, durante o al termine della fruizione, la somministrazione di un numero congruo di domande. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti posti. Le piattaforme infor- matiche sono preventivamente testate dal Consiglio Na- zionale e qualora ritenute adeguate sono inserite in un apposito elenco istituito dal Consiglio Nazionale. Qua- lunque variazione alla piattaforma informatica utilizzata deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale e non può riguardare attività formative già accreditate e disponibili per la fruizione. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si appli- cano qualora le attività formative a distanza siano orga- nizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni. Art. 4 Periodo formativo e crediti formativi professionali 1. Il periodo di formazione professionale continua è trien- nale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gen- naio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. 2. L’anno formativo decorre dal l’ gennaio e termina il 31 dicembre. 3. Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo e per coloro che, pur es- sendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professio- nale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali. 4. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di mi- sura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’as- solvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. Art. 5 Contenuto dell’obbligo formativo 1. L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Per l’acquisi- zione dei crediti l’iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti. 2. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio for- mativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante at- tività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la de- ontologia, l’organizzazione dello studio professionale, 301

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