Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
TITOLO I L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Art. 1 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua 1. Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di approfondimento, perfezio- namento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizio- ne di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. 2. Lo svolgimento della “formazione professionale conti- nua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo. Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedi- mento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005. 3. La “formazione professionale continua11 si articola e comprende i seguenti distinti ambiti: a) l’aggiornamento, quale attività finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle com- petenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professiona- le; b) la formazione, quale attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisci- plinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista; c) lo svolgimento di attività formative particolari. 4. L’attività di aggiornamento consiste nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale. 5. L’attività di formazione consiste nella frequenza di even- ti formativi che presentano contenuti articolati a secon- da dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze. 6. La frequenza dei corsi delle SAF costituisce attività di for- mazione ai sensi del comma 5. I corsi di alta formazione realizzati dalle SAF hanno durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore. 7. Le attività formative particolari che consentono l’assol- vimento dell’obbligo formativo sono quelle indicate all’articolo 16. 300 mantenimento delle competenze e delle capacità professionali1 ma anche l’accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nell’albo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte; VISTO l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi; VISTE le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 16 giugno 2016 e del 18 ottobre 2017, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017; VISTA la richiesta di errata corrige del Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 formulata dal Consiglio Nazionale in data 10 gennaio 2018, prot. 315, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 gennaio 2018; EMANA il seguente regolamento per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
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