Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
299 NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI TENUTI DAGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3, DEL DPR 7 AGOSTO 2012, N. 137, CHE MODIFICA QUELLO VIGENTE, PUBBLICATO NEL BU N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2017. Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VISTO l’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con re- golamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua; VISTO l’articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuo- vano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi; VISTO l’articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale; VISTO l’articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine; VISTO l’articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; VISTO l’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell’obbligo costituisca illecito disciplinare; VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante; VISTO l’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Con- sigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari; VISTO l’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni1 da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisci- plinari e stabilire il loro valore; VISTO l’articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l’attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti; VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le Regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’ar- ticolo 117 cosi., possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale; VISTO il Progetto per la costituzione delle scuole di alta formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l’istituzione delle Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il
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