Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

a) gli effetti sostanziali conseguenti dallo stesso siano riconduci- bili alla sua volontà o ai suoi interessi; b) gli effetti giuridici si producano in capo a lui o ad altri; – in nome altrui, quando, nel traffico giuridico, si spende il nome di un soggetto terzo diverso dal soggetto agente, con la conse- guenza che gli effetti giuridici dell’atto posto in essere si pro- ducono, di regola, direttamente in capo a tale soggetto terzo; – per conto proprio, quando gli effetti giuridici e sostanziali con- seguenti all’atto giuridico posto in essere (direttamente o per il tramite di un rappresentante) soddisfano la propria volontà, i propri fini, i propri interessi; – per conto altrui, quando gli effetti giuridici e sostanziali conse- guenti all’atto giuridico posto in essere (in nome proprio o in nome altrui) soddisfano la volontà, gli interessi di una persona terza che ha conferito il potere al soggetto agente di sostituirlo ad essa nel compimento di un atto giuridico. 9. L’art. 2203 del codice civile prevede che “è institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secon- daria o di un ramo particolare dell’impresa”. La procura institoria, pertanto, evidenzia implicitamente un man- dato che si atteggia a corretta veste giuridica per l’attività professio- nale del dottore commercialista e dell’esperto contabile. 10. Vedi Cass. Civ., Sez. Lav., 21 novembre 1987, n. 8601. 297

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