Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero infine, dai poteri che esse comportano in chi le esercita”. 4. Vedi anche Cass. civ., sez. un., sentenze 24 marzo 1981, n. 1143 e 11 aprile 1981, n. 2119. 5. Ciò è stato chiarito dalla Cassazione che ha evidenziato come tali restrizioni si ricollegano a libere scelte del cittadino e trovino fon- damento, come già evidenziato, nell’esigenza di garantire la piena autonomia professionale in relazione a interessi di ordine generale. Si evidenzia, peraltro, che l’art. 41 Cost., nell’affermare la libertà di iniziativa economica privata, ammette espressamente che questa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 6. Vedi R. PROIETTI - G. COLAVITTI – S. COMOGLIO - A. POLICE, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Milano, 2009, 232. 7. In linea generale, infatti, l’impiegato pubblico non può svol- gere altre attività e/o incarichi retribuiti, quali ad esempio, l’attività di libera professione. Questa limitazione di ordine generale, però, subisce un contemperamento rispetto ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1, comma 56, dispone che “le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”. Pur essendo stata riconosciuta l’inesistenza di una incompatibilità assoluta tra esercizio della professione e status di dipendente pubblico a part time, alle singole amministrazioni e ai singoli ordini spetta comunque l’onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l’esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità. Il comma 56-bis del citato art. 1, aggiunto dall’art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, precisa inoltre che “sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56… Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi profes- sionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in con- troversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione”. Tale ultima disposizione è stata oggetto di una circolare interpretativa del Ministero di Grazia e Giustizia (circolare del 1° agosto 1997) il quale ha precisato che se ai dipendenti pubblici che esercitano atti- vità professionale non possono essere conferiti incarichi professio- nali dalle pubbliche amministrazioni, è possibile, argomentando a contrario, sostenere che questi stessi soggetti possono accettarli da privati e che quindi possono esercitare, nei limiti sopra men- zionati, la libera professione. Ulteriori precisazioni devono essere effettuate rispetto ai particolari impieghi pubblici di ricercatore e professore universitari. Per l’ufficio di ricercatore universitario sono previsti regimi di incompatibilità differenziati a seconda che il ricercatore abbia conseguito o meno la conferma e che abbia conseguentemente optato per il regime a tempo pieno, ovvero a tempo definito. In particolare, l’art. 1, comma 3 D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, prevede che il ricercatore non confermato non possa svolgere attività libero professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza. Per i ricercatori confermati, invece, la disciplina delle incompatibilità muta a seconda che abbiano optato o meno per il regime a tempo pieno o per il regime a tempo defi- nito. Ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, D.L. 57/87 solo i ricercatori confermati in regime a tempo definito possono svolgere attività professionali. Anche per i professori universitari, il regime delle incompatibilità si differenzia a seconda che l’impegno dei professori universitari sia a tempo pieno, ovvero a tempo definito. In particolare, ai sensi dell’art. 11, L. 11 luglio 1980, n. 382: a. il regime a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti, ma è incompa- tibile con l’esercizio del commercio e dell’industria; b. il regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’eserci- zio del commercio e dell’industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e le partecipazioni ad organi di consulenza tecni- co-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazione dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. Lo stesso regime di incompatibilità si applica ai professori associati ai sensi dell’art. 22, L. 11 luglio 1980, n. 382. Nelle ipotesi in cui l’ufficio di ricercatore, ovvero di professore uni- versitario, risulta incompatibile con l’esercizio della professione l’iscrizione all’albo risulta preclusa in quanto si configura la fatti- specie di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 2, Ordinamento Professionale (ora art. 4 co. 3 d.lgs. 139/05). Al ri- guardo si osserva che anche la disposizione contenuta all’art. 11, comma 6, L. 11 luglio 1980, n. 382 la quale prevede che il ret- tore comunichi i nominativi dei professori che hanno optato per il tempo pieno all’ordine professionale in cui risultano iscritti, al fine della loro inclusione in un elenco speciale, deve essere inter- pretata nel senso che le università sono tenute a comunicare tali informazioni agli ordini professionali che potranno così disporre d’ufficio la cancellazione dall’albo, senza, tuttavia, dover procedere simultaneamente all’iscrizione nell’elenco speciale. 8. È appena il caso di ricordare che un atto giuridico è compiuto: – in nome proprio, quando il soggetto agente spende il proprio nome nel compimento di un atto giuridico a prescindere dalla circostanza che: 296

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