Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
cevuto dal cliente in considerazione della propria specifica competenza professionale, in contrapposizione con l’ammi- nistrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse imprenditoriale proprio. Come può osservarsi, dunque, l’esenzione in tal caso si giustifica tenuto conto che l’attività gestoria posta in essere dal professionista, certamente coerente con le competenze professionali proprie del Dottore Commercialista e dell’e- sperto Contabile, viene svolta per perseguire l’interesse del soggetto che ha conferito l’incarico. Ai fini della corretta valutazione della citata discriminante tra mandato del cliente ed interesse proprio o altrui si citano di seguito alcuni elementi probatori che possono essere utili a tal fine: a) mandato scritto conferito dal cliente; b) parcellazione dei compensi; c) mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli stessi) o loro assegnazione in misura non significativa e materiale per i fini sopra esposti; d) assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale dell’iscritto; e) partecipazione in misura del tutto irrilevante al capitale della società; f) situazioni temporanee di estrema urgenza ed impossi- bilità ad agire diversamente in assenza dei criteri sopra esposti, come nelle ipotesi di successione, eredità, dona- zioni, divorzi e simili. 5. Competenza degli Ordini Territoriali Prescrizione L’art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005 pre- vede, tra le attribuzioni del Consiglio dell’Ordine Territo- riale, l’aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti. Poiché tra i requisiti di legge rientra anche l’assenza di cause di incompatibilità, il Consiglio dell’Ordine Territoriale è competente a verificare la presenza di tali cause. Giacché l’eventuale sussistenza di situazioni di incompati- bilità in capo all’Iscritto configura una violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 49 del D. Lgs. n. 139/2005 e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, il Consiglio dell’Ordine, osservate le norme del procedimento disciplinare, dovrà provvedere all’accer- tamento della suddetta sussistenza. Tale accertamento, pertanto, potrà essere effettuato entro e non oltre il termine di cinque anni , previsto quale termine prescrizionale dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 139/2005. Resta inteso che, quand’anche la causa di incompatibilità ri- sultasse rimossa al momento dell’apertura del procedimento disciplinare, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso l’accertamento della causa di incom- patibilità pregressa con riferimento all’intero quinquennio trascorso. L’esistenza di due fattispecie prospettabili, a seconda che la causa di incompatibilità sia stata rimossa o meno, ha i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale: - nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispet- tarsi la disciplina del “ Procedimento per la valutazione delle incompatibilità ”, approvato con Decreto del Direttore Gene- rale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore; - nel caso di causa di incompa- tibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005. NOTE 1. In tal senso si evidenzia che il Codice Deontologico della Pro- fessione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, dopo aver richiamato il rispetto delle norme in tema di indipendenza e incom- patibilità previste dalla legge, stabilisce espressamente (art. 9) che il professionista non deve mai porsi in situazioni idonee a diminuire il proprio libero arbitrio o ad essere di ostacolo all’adempimento dei doveri. Il professionista deve, inoltre, evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e più in generale qualsiasi circostanza in cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza. In particolare, al fine di scongiurare il rischio di una compromissione dell’indipen- denza, il professionista deve evitare ogni legame di ordine perso- nale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività. 2. Come anche evidenziato dal Codice Deontologico (art. 5) il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico, potendo soddisfare le necessità del proprio cliente solo nel rispetto del suddetto interesse. 3. Vedi sul punto Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1976, n. 2848 in cui viene tra l’altro affermato che devono ritenersi incompatibili con l’esercizio dell’attività professionale non quelle attività caratterizzate dalla loro attitudine a produrre reddito ma piuttosto quelle ritenute “idonee a incidere negativamente sulla libertà del professionista” e che “tale idoneità può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio 295
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