Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
tilizzo dei citati parametri individuati dal D.Lgs. n. 99/2004, relativi all’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). Considerato, infatti, che attraverso l’assunzione della qualifica di IAP., si individua quell’imprenditore che dedica la maggior parte delle pro- prie risorse economiche e del proprio tempo all’attività agri- cola, si ritiene che l’esercizio di attività d’impresa agricola sia incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale solo laddove l’iscritto rivesta tale qualifica (LA.P.). Ai fini della prima applicazione della norma il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/2005 e il 31/12/2007 può ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. Di talché sarà da intendersi meramente conservativa, e dunque com- patibile, l’attività agricola in qualunque forma esercitata in detto lasso di tempo. 4.2. Attività d’impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione L’incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l’attività di impresa consista nell’esercizio in forma societaria di società cosiddette “di mezzi” o di “servizi”. Sono tali le società che svolgono, a titolo esemplificativo, attività quali la tenuta della contabilità generale od IVA, l’invio telematico delle dichiarazioni, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, ecc. (non già per l’attività a com- ponente intellettuale che deve rimanere tipica ed esclusiva della sfera professionale). L’incompatibilità è senz’altro esclusa nel caso in cui la società di “mezzi “ o di “servizi”, in cui l’iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra le cariche sopra descritte con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professio- nista stesso. In tal caso, infatti, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come “strumentali” o “ausiliari”. Quando invece detta società avesse anche (o solo) clienti terzi, l’esclusione di cui trattasi sarebbe applicabile solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell’iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile. In- fatti, ove fosse accertato che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all’iscritto fosse superiore al proprio fatturato individuale (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti da detta società non sarebbero qualificabili come “ strumentali ” o “ ausiliari ” e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile. Peraltro, considerato che: – i due fatturati (quello della società di servizi e quello del singolo professionista) vengono prodottispesso, se- condo criteri diversi (per competenza il primo e per cassa il secondo), – come precisato nel successivo par. 5, l’accertamento riguardo alla sussistenza di una causa dincompatibi- lità, configurando una violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 49 del D.Lgs. n. 139/200e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, deve essere effettuatentro e non oltre il termine di cinque anni (previsto quale termine prescrizionale dell’aziondisciplinare, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 139/2005), si ritiene che la verifica tra i fatturati della so- cietà e dell’iscritto vada effettuata non con riferimento al singolo anno solare ma piuttosto sulla base della media dell’ultimo quinquennio. Qualora la società di servizi sia partecipata da una plu- ralità di iscritti all’albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista. 4.3. Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico L’incompatibilità è esclusa anche qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. La norma tiene conto della circostanza che l’amministra- zione e la liquidazione di aziende sono attività rientranti espressamente nella competenza professionale ricono- sciuta agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale impostazione riprende quanto già affermato in passato dalla Suprema Corte, 10 che nel valutare cause di incompati- bilità, ha ritenuto l’amministrazione ammissibile o vietata a seconda che la stessa fosse svolta nell’interesse del cliente, come attività professionale, ovvero fosse esercitata per sod- disfare un fine imprenditoriale, al di fuori di un rapporto professionale. Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, è stato ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ri- 294
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