Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
CASO 16 Iscritto all’albo titolare o membro di impresa familiare Fattispecie: l’iscritto all’albo può essere titolare o parteci- pante ad un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile. Soluzione 1: l’attività è incompatibile nel primo caso (tito- lare). Soluzione 2: l’attività è compatibile nel secondo caso (par- tecipante) . Nota: nel secondo caso, qualora si accerti che l’iscritto abbia l’effettivo potere gestionale, l’attività sarà considerata incompatibile. Caso 17 Impresa agricola Fattispecie: per esercizio di impresa agricola si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 2135 c.c. che definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l’attività di: – coltivazione del fondo (attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali della terra. Il fondo assume il ruolo di fattore produttivo e non di mero strumento), – selvicoltura (attività tecnica diretta ad ottenere i prodotti del bosco, entro cicli regolari di tempo. È una speciale coltivazione del fondo nella quale non rientra la mera attività estrattiva del legname se è disgiunta dalla colti- vazione del fondo), – allevamento di animali e attività connesse. Rientrano tra le attività connesse quelle: • esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com- mercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, • dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utiliz- zazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si segnala che l’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che in possesso di conoscenze e compe- tenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) può essere ac- quisita anche relativamente all’attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare in caso di società di per- sone e cooperative, i soci, ai fini della qualifica di I.A.P., de- vono possedere i medesimi requisiti (relativi a conoscenze e competenze, tempo di lavoro e reddito) richiesti per l’imprenditore individuale. Nel caso di società di capitali, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, sia ido- nea a far acquisire agli stessi la qualifica di I.A.P. Soluzione: l’attività è incompatibile salvo qunado indicato nel paragrafo 4.1. (“ Attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative ”). 4. I casi di esclusione di cui al comma 2 Il comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 prevede i seguenti casi di esclusione, ricorrendo i quali l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica di ammi- nistratore sono da considerarsi compatibili. 4.1. Attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative L’incompatibilità deve ritenersi esclusa, ad esempio, qua- lora l’attività d’impresa sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare. Per quanto riguarda la gestione immobiliare, deve trattarsi di attività di pura gestione. In relazione alla gestione patrimoniale mobiliare, si eviden- zia che tale fattispecie ricomprende sia ipotesi di gestione “statica” (stabile investimento in titoli), sia ipotesi di ge- stione “dinamica” . Per quanto riguarda l’attività agricola, si segnala l’obiet- tiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l’attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa: in tal senso, l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, non fornisce ulteriori indicazioni ai fini della verifica della sussistenza, in caso di esercizio di attività di impresa agricola, di una delle suddette ipotesi di esclusione dell’incompatibilità. A tale verifica potrebbe, pertanto, utilmente concorrere l’u- 293
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==