Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

del professionista viene esercitata in base ad una delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione, non riscontrandosi quindi un potere decisorio originario ed autonomo in mano allo stesso professionista. In ultima analisi, il potere gestionale resta nelle mani del consiglio di amministrazione per conferimento dell’assemblea, mentre l’esercizio dell’attività di consi- gliere con poteri o presidente da parte dell’iscritto risulta pienamente legittimo e trova soprattutto ragion d’essere nelle capacità professionali dello stesso. Infine si deve ritenere compatibile la carica di liquidatore alla condizione però che la società non abbia adottato in alcun modo l’esercizio temporaneo delle attività d’im- presa e sia dunque meramente liquidatoria. Caso 12 Iscritto all’albo socio unico di società di capitali illimita- tamente responsabile Fattispecie: il socio unico illimitatamente responsabile ai sensi dell’art. 2325, comma 2, c.c. e dell’art. 2462, comma 2, c.c., risponde solidalmente ed in via subordi- nata alla previa escussione della società, delle obbliga- zioni assunte da quest’ultima nei confronti di terzi. Soluzione: si ritiene che la posizione di socio unico illi- mitatamente responsabile di società di capitali sia in- compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile solo quando ad essa si abbini un concreto esercizio di attività d’impresa da parte dell’iscritto, attraverso poteri (di fatto o di di- ritto) gestori, ravvisandosi così un esercizio dell’attività d’impresa per conto proprio, rientrando così la fattispe- cie tra quelle incompatibili in base ai casi precedenti. Caso 13 Iscritto all’albo che esercita attività di revisione con- tabile quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata Fattispecie: l’iscritto all’albo è socio gerente e illimitata- mente responsabile in società di persone o socio di so- cietà di capitali aventi ad oggetto la revisione contabile essendo contemporaneamente unico amministratore, presidente o consigliere delegato o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri di amministrazione, ed in entrambi i casi detiene un interesse economico prevalente o meno. Soluzione: l’attività è compatibile. È fatta salva la compatibilità della partecipazione del professionista in società commerciali, di persone e di ca- pitali, come socio e/o amministratore aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni relative alla revisione legale dei conti, ancorché il professionista assuma la responsa- bilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tale conclusione deriva dal chiaro disposto della direttiva 2006/43/CE e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i quali – sia per il principio di specialità sia perché norme successive all’art. 4 de quo – chiaramente dero- gano alle disposizioni del D. Lgs. 139/2005. Caso 14 Iscritto all’albo che esercita attività fiduciaria quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità il- limitata Fattispecie: l’iscritto all’albo è socio gerente e illimitata- mente responsabile in società di persone o socio di società di capitali aventi ad oggetto l’attività fiduciaria, ai sensi della L. 1966/1939, essendo contemporanea- mente unico amministratore, o presidente o consigliere delegato o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri di am- ministrazione, ed in entrambi i casi detiene un interesse economico prevalente o meno. Soluzione: l’attività è compatibile. Caso 15 Socio d’opera Fattispecie: è socio d’opera colui che conferisce la propria opera. Soluzione 1: l’attività è incompatibile per il socio d’opera di società di persone, a meno che non si configuri la causa di esclusione esposta al paragrafo 4.3 delle presenti note interpretative (“ Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’in- carico ”), giacché l’iscritto all’albo può essere chiamato ad amministrare o liquidare società quale socio d’opera. Soluzione 2: l’attività è compatibile per il socio d’opera di società a responsabilità limitata, sempre che non si con- figuri comunque uno dei casi di incompatibilità sopra riportati con riferimento alle società di capitali. 292

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