Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
tanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado, a società nazionali od estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, ecc. e che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: a) un interesse economico prevalente dell’iscritto, come definito al Caso 11 (“Iscritto all’albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al punto Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali”); b) una situazione di socio influente od occulto. In tali casi l’attività sarà considerata incompatibile. Caso 11 Iscritto all’albo socio con interesse economico preva- lente in una società di capitali ovvero di società di cui al punto Caso 9 e contemporaneamente presidente, consi- gliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali Fattispecie: l’interesse economico è prevalente quando il dottore commercialista eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società. L’interesse economico è prevalente altresì quando l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patri- monio personale dell’iscritto. Tale influenza o controllo si ravvisa in presenza di tutte le situazioni di cui all’art. 2359 c.c. In particolare: • “controllo” esprime una situazione per effetto della quale un soggetto è in grado di improntare con la pro- pria volontà l’attività economica di una determinata società. Di conseguenza la situazione di controllo può verificarsi per diverse cause: – partecipazione maggioritaria al capitale di una società (controllo di diritto); – partecipazione minoritaria, la quale tuttavia consente di far prevalere la propria volontà nell’assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina di amministra- tori e di sindaci, l’indirizzo amministrativo alla società (controllo di fatto); – particolari vincoli contrattuali (di finanziamento, di loca- zione d’azienda, di fornitura) che assicurano al soggetto la direzione amministrativa della società (controllo esterno). • “influenza rilevante o notevole”, quando la volontà dell’iscritto socio possa essere impeditiva, anche di fatto, della diversa volontà degli altri soci quand’anche essa rappresenti quella della maggioranza. Detta influenza è tale anche quando la partecipazione consente di fatto o di diritto al socio di condizionare le decisioni che la maggioranza sarebbe in grado di assumere. Per analo- gia, infine, la si può altresì riferire al concetto già noto di “influenza notevole” già utilizzato per le società colle- gate di cui all’art. 2359, terzo comma, del codice civile. Soluzione: si ravviserà incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista e esperto con- tabile in tutti quei casi in cui sarà possibile riscontrare da comprovati elementi sostanziali che il presidente o l’amministratore unico o il consigliere delegato o il liqui- datore, con ampi o tutti i poteri di una società di capitali, eserciti un controllo diretto, o di fatto o esterno sulla stessa, o anche solo una influenza come innanzi deline- ata. La carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è dunque da ritenersi compati- bile solo laddove la partecipazione sia “irrilevante” e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio per- sonale dell’iscritto. Detta irrilevanza è da riferire dunque alle fattispecie residuali rispetto a quelle innanzi deline- ate come compatibili, con tutte le ulteriori precisazioni sostanziali esposte. È dunque da privilegiare in ciascuna valutazione la pre- valenza della sostanza sulla forma, talché l’irrilevanza non può limitarsi al dato formale, ma deve essere con- cretamente apprezzabile ed essere una situazione priva di evidenze contrastanti, anche se di mero fatto. Nota 1: la partecipazione al capitale sociale realizzata tra- mite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di fami- glia ecc., rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso. Nota 2: per quanto riguarda la compatibilità con la carica di consigliere con poteri limitati in società di capitali nelle quali il potere decisionale spetti al consiglio di ammini- strazione e solo taluni poteri vengano delegati ai con- siglieri, questa trova fondamento nel fatto che l’attività 291
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