Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
gestisca, amministri o liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, la valutazione dovrà essere fatta avendo ri- guardo al materiale esercizio e non alla veste formale della partecipazione societaria, con obbligo di ulteriore attivazione dei connessi procedimenti nelle competenti sedi giudiziarie e/o disciplinari. Caso 6 Iscritto all’albo socio di società di capitali Fattispecie: valgono le considerazioni svolte al precedente Caso 5, con riferimento al socio accomandante di S.a.s., intendendosi sostituite le parole “socio di società di ca- pitale” alle parole “socio accomandante”. Soluzione: l’attività è compatibile. È da ritenersi compatibile quindi lo status di socio di so- cietà di capitali anche con partecipazione rilevante, mag- gioritaria o totalitaria ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto alla attività di conduzione della società. È sempre da privilegiarsi la distinzione tra pro- prietà e conduzione, identificando la compatibilità della prima in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a terze persone rispetto all’i- scritto. Ne deriva che la compatibilità dell’attività professionale con la partecipazione non irrilevante in una società di capitali dipende dal rigore con cui viene assolto il ruolo di socio che può essere paragonato a quello del socio accomandante di S.a.s. Nota: qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di so- cietà di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole sta- tutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà es- sere fatta avendo riguardo a tali circostanze, sulla base dei criteri esposti al Caso 11 (in tema di iscritto socio e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali). Assume particolare rilievo in questa ipotesi il principio della prevalenza della sostanza sulla forma talché l’i- scritto è da considerarsi incompatibile nel caso in cui si ingerisca in qualunque modo nella gestione della società, anche solo formulando direttive di indirizzo che alterino l’indipendenza di giudizio e l’autonomia che la legge assegna all’organo amministrativo. In tal senso, è da considerare attività gestoria anche l’attività deri- vante dal ricorso alle assemblee dei soci da parte degli amministratori per assumere direttive e, in via di princi- pio, quando lo statuto lo preveda espressamente asse- gnando alle assemblee compiti deliberanti su questioni ordinariamente appannaggio degli amministratori. Caso 7 Iscritto all’albo socio accomandatario di società in acco- mandita per azioni Soluzione: l’attività è incompatibile. Caso 8 Iscritto all’albo socio accomandante di società in acco- mandita per azioni Fattispecie: la figura del socio accomandante, per defini- zione, non collima con l’eserciziodell’attività di impresa. Soluzione: l’attività è compatibile. Nota: qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto accomandante gestisca, amministri o liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, la valutazione dovrà essere fatta avendo ri- guardo al materiale esercizio e non alla veste formale della partecipazione societaria, con obbligo di ulteriore attivazione dei connessi procedimenti nelle competenti sedi giudiziarie e/o disciplinari. Caso 9 Iscritto all’albo socio di società cooperativa (artt. 2511 e ss., c.c.), mutue assicuratrici (artt. 2546 e ss., c.c.), società consortili (artt. 2615-ter ss., c.c.), e altri enti commerciali Fattispecie: valgono tutte le considerazioni riportate al Caso 6 (in tema di socio di società di capitali). Soluzione: l’attività è compatibile. Nota: valgono le considerazioni riportate in nota al Caso 6 (in tema di socio di società di capitali). Caso 10 Iscritto all’albo non socio ma consigliere delegato o pre- sidente o amministratore unico o liquidatore di società di capitali o di società ed enti di cui al Caso 9 con ampi (o tutti) i poteri gestionali Soluzione: l’attività è compatibile Nota: l’Ordine Territoriale dovrà accertare che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non siano in tutto o in parte intestate a società fiduciarie, prestanomi, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risul- 290
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