Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
zione, deve ritenersi che, affinché l’attività di impresa risulti incompatibile con l’esercizio della professione, debba ricorrere sia la condizione dell’esercizio “ in nome proprio o altrui ”, sia la condizione dell’esercizio “ per proprio conto ”. Pertanto, ogni qualvolta non siano sod- disfatte entrambe le condizioni l’incompatibilità deve essere esclusa. Come evidenziato, dunque, l’incompatibi- lità opera in presenza di esercizio dell’attività d’impresa: a) in nome proprio e per conto proprio. È questo il caso dell’ imprenditore individuale ; b) in nome altrui e per conto proprio. È questo il caso dell’ im- prenditore occulto , in presenza del quale si realizza una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato. Vi è, infatti, da un lato, il soggetto (imprenditore palese o prestanome) che compie in nome proprio gli atti di impresa e, dall’altro, il soggetto (imprenditore indiretto o occulto) che somministra al primo i mezzi finanziari necessari e, di fatto, dirige l’impresa. Da quanto appena premesso se ne deduce che l’incom- patibilità deve essere esclusa nel caso di assunzione del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in quanto l’attività viene svolta in nome proprio ma per conto altrui. Se ne deduce, inoltre, a maggior ragione, che l’incompatibilità è esclusa anche nel caso dell’iscritto institore 9 o procura- tore dell’imprenditore , in quanto l’attività viene svolta sia in nome che per conto altrui. Occorre infine tener presente che la norma estende l’in- compatibilità all’attività di intermediazione e alla figura del mediatore, con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermedia- zione e ogni figura di mediatore. 3.1. Casistica È possibile – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – rap- presentare i casi relativi all’ esercizio dell’attività d’impresa ritenuti maggiormente rappresentativi e che si ritiene oppor- tuno affrontare in via preventiva. Nell’analisi della casistica restano fermi e prioritari tutti i principi sopra enunciati. Caso 1 Esercizio di attività d’impresa svolto direttamente dall’i- scritto all’albo Fattispecie: le ipotesi più frequenti evidenziano le figure del rappresentante di commercio, procacciatore di affari, commerciante all’ingrosso, agente di assicurazione, in- termediario finanziario o assicurativo oppure commer- ciale ecc…). Nella fattispecie rientra l’esercizio anche non prevalente né abituale, nonché quello munito di veste giuridica appropriata, oltre che quello non corret- tamente rivestito. Soluzione: poiché l’esercizio dell’attività d’impresa è in nome proprio e per proprio conto, deve ritenersi incompatibile. Nota: si segnalano come rientranti in questa fattispecie i casi in cui l’iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione. Caso 2 Iscritto all’albo socio di società semplice Fattispecie: a) esercizio di attività non imprenditoriali e non agricole da parte di una società semplice di cui l’iscritto all’albo è socio (esempio: studio professionale costituito in forma di società semplice). Soluzione: l’attività è compatibile; b) esercizio di impresa agricola in forma di società semplice di cui l’iscritto all’albo è socio. Soluzione: l’attività è incompatibile. Nota 1: si veda la causa di esclusione esemplificata al pa- ragrafo 4.1 delle presenti note interpretative (“ Attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative ”), con riferimento all’impresa agricola. Caso 3 Iscritto all’albo socio di società in nome collettivo rego- lare od irregolare Soluzione: l’attività è incompatibile. Caso 4 Iscritto all’albo socio accomandatario di società in acco- mandita semplice regolare od irregolare Soluzione: l’attività è incompatibile. Caso 5 Iscritto all’albo socio accomandante di società in acco- mandita semplice Fattispecie: la figura del socio accomandante, per defini- zione, non collima con l’esercizio dell’attività di impresa. Soluzione: l’attività è compatibile. Nota: qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto accomandante 289
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