Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, il Ministero dell’economia e delle finanze attribuisce la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo alle società per azioni aventi come oggetto: – lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso con- nessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, – delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da pre- cedenti concessioni del servizio stesso. Si precisa, infine, che ai sensi dell’art. 3 del D.l. n. 203 del 30 settembre 2005 a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione e le funzioni relative alla riscossione nazionale. Tali funzioni sono attribuite all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società Equitalia S.p.a.. Sul punto si segnala che, per la riscossione dei tributi locali o di Enti pubblici locali, continuano ad operare i concessio- nari di riscossione tributi. 2.5. L’attività di promotore finanziario Il promotore finanziario, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è “ la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professio- nalmente l’offerta fuori sede. L’attività di promotore fi- nanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto ”. Per “ offerta fuori sede ”, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, si deve intendere la “promozione” e il “collo- camento” presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’in- vestimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o col- loca il servizio. 3. L’esercizio dell’attività d’impresa La lettera c) dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 prevede l’in- compatibilità dell’esercizio della professione di dottore com- mercialista ed esperto contabile con “ l’esercizio, anche non prevalente, né abituale… dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliari delle prece- denti ”. Il tenore letterale della norma rinvia alle definizioni di imprenditore, commerciale ed agricolo, poste dagli artt. 2082, 2083, 2135 e 2195 del Codice Civile ed è proprio a tali norme che si deve far riferimento per dare una corretta interpretazione delle cause di incompatibilità in commento. Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell’art. 4, le in- compatibilità sussistono anche in presenza di un esercizio non prevalente, né abituale, delle professioni e delle attività richiamate. Nel caso dell’esercizio dell’attività d’impresa i re- quisiti della non prevalenza e della non occasionalità devono ritenersi soddisfatti in maniera implicita. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2082 c.c., è imprenditore colui che “ esercita professionalmente un’attività economica organiz- zata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi ”, dovendosi intendere per “professionalmente” un esercizio abituale e non occasionale di una determinata attività pro- duttiva, ancorché non si tratti di attività unica o principale. Va sottolineato, che ai sensi dell’art. 4 dell’ordinamento pro- fessionale, devono ritenersi incompatibili anche i c.d. atti isolati di commercio, i quali, diversamente, non darebbero luogo alla qualifica di imprenditore per mancanza del requi- sito della abitualità. L’attività, comunque, per essere ritenuta incompatibile, deve essere concretamente svolta. Tutte le volte in cui l’i- scritto assuma una mera qualifica imprenditoriale ma di fatto non eserciti una connessa attività non potrà trovarsi in una situazione di incompatibilità. A tal fine, in presenza di “qualità imprenditoriale” dovranno essere valutati eventuali elementi probatori tesi ad acclarare sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi è stato esercizio, quali a titolo esplicativo ma non esaustivo: – posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi); – posizione IVA inattiva; – posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi ed investimenti indispensabili; – assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessa- rio; – dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni so- stitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova). I suddetti elementi pur non dovendo ricorrere congiun- tamente, devono essere valutati comunque nel loro in- sieme. Nonostante la non chiara formulazione della disposi- 288
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