Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

2. L’esercizio di altre professioni e di specifiche attività Il Comma 1 dell’art. 4 di cui trattasi prevede l’incompatibilità “ con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale ” di una serie di professioni e attività, di seguito elencate e definite. La formulazione della norma suggerisce come l’incompati- bilità si applichi anche nel caso di prestazioni occasionali e/o non prevalenti, dunque marginali rispetto all’attività svolta nell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. 2.1. La professione di notaio L’esercizio in concreto e di fatto della professione di dot- tore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, regolata dalla L. 16/2/1913, n. 89, soltanto qualora quest’ultima sia contem- poraneamente e concretamente di fatto esercitata. 2.2. La professione di giornalista professionista Per giornalista professionista si intende il soggetto, iscritto all’apposito albo, che esercita, in modo continuativo ed esclusivo un’attività di tipo intellettuale, provvedendo alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo critico; in mancanza di una definizione giuridica di attività gior- nalistica nella legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 si rinvia alle definizioni elaborate dalla giurisprudenza, in particolare si vedano: Cass. 1/2/96 n. 889, Cass. 21/2/92 n. 2166, Cass. 20/2/95, n. 1827 e Cass. 23/11/83 n. 700. L’esercizio della professione di giornalista è riservato ai sog- getti iscritti all’albo di cui all’art. 26 della L. n. 69/63 ossia ai giornalisti professionisti e ai giornalisti pubblicisti. Le due categorie di soggetti differiscono per le modalità di esercizio della professione giornalistica: esclusiva e conti- nuativa per il giornalista professionista; non occasionale, retribuita, ma non esclusiva per quella pubblicista. Peraltro, stando alla lettera dell’art. 4 del Ordinamento Professionale, solo in relazione alla prima categoria di soggetti si realizza una situazione di incompatibilità con l’esercizio della profes- sione di dottore commercialista ed esperto contabile. 2.3. L’attività di appaltatore di servizio pubblico La figura dell’appaltatore di servizio pubblico espressa- mente definita dall’art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve oggi essere ricondotta nella più ampia disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret- tive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del codice dei contratti pub- blici, l’appalto pubblico può essere definito come il con- tratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la pubblica amministrazione ed uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Si hanno, pertanto, tre tipologie di appalto pubblico a seconda dell’oggetto: – appalto di lavori, avente ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecu- zione di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione, sulla base del progetto prelimi- nare posto a base di gara; – appalto di forniture, avente ad oggetto l’acquisto, la lo- cazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di prodotti; – appalto di servizi, avente ad oggetto la prestazione di ser- vizi. Si precisa che, tra i servizi indicati nell’Allegato II al Codice, sono presenti i servizi di ricerca e sviluppo, servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri conta- bili nonché i servizi di consulenza gestionale e affini. Si ritiene che l’allegato 2 al codice in parola non iden- tifichi i servizi pubblici ma identifichi semplicemente i servizi che l’Ente pubblico deve mettere in gara pubblica per la relativa aggiudicazione. Si hanno quindi: “appalti pubblici di servizi non costituenti pubblico servizio”, servizi pienamente compatibili laddove riguardanti l’attività tipica del Commercialista (tra cui, a titolo esemplificativo, la consulenza gestionale ad un Ente Pubblico); “appalti pubblici di servizi pubblici” (ad esempio, il servizio di distribuzione dell’acqua). In buona sostanza si ritiene pienamente compatibile per i relativi contenuti qualitativi e quantitativi l’attività del commercialista che, vinta la relativa “gara”, presta servizi di natura professionale all’Ente pubblico nell’interesse diretto di quest’ultimo. I soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici sono individuati dall’art. 34 del codice dei contratti. 2.4. L’attività di concessionario della riscossione tributi Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, è con- cessionario il soggetto cui è affidato in concessione il servi- zio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso. 287

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