Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Nondimeno, l’art. 4 racchiude i principi di legalità e di tas- satività: l’emanazione di disposizioni in materia di incom- patibilità è, infatti, attribuita in via esclusiva al legislatore di rango primario e non possono individuarsi, in via interpre- tativa, fattispecie dirette a limitare l’esercizio, da parte del professionista, di diritti soggettivi, ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla legge. In tal senso l’art. 4 deve ritenersi norma di stretta interpretazione, non ammettendosi, in alcun caso, interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l’ambito di applicazione. 6 Per quanto riguarda la genesi della norma, si osserva come nella previgente formulazione i casi di incompatibilità si di- videvano in due principali categorie, l’una legata alla mera assunzione di una qualità (per cui la mera qualifica assunta faceva conseguire l’incompatibilità senza necessità di ulte- riori accertamenti circa il concreto esercizio dell’attività con- seguente), l’altra connessa all’accertamento del concreto esercizio dell’attività ritenuta incompatibile. Nel nuovo ordinamento, viceversa, i casi di incompatibilità sono tutti ascrivibili a tale seconda categoria, giacché il legislatore si riferisce oggi ad esercizio di professioni ed attività. Ai sensi dell’art. 4 (co.1), la professione di dottore commer- cialista ed esperto contabile è quindi incompatibile in pre- senza di un esercizio, anche non prevalente, né abituale, delle professioni e delle attività ivi richiamate. Nel caso in cui un dottore commercialista/esperto contabile sia iscritto anche in un Albo professionale la cui attività sia incompa- tibile ai sensi del co. 1 dell’art. 4 citato, sarà a carico del professionista l’onere della prova che all’iscrizione non cor- risponde un effettivo esercizio della relativa attività. Diversamente stabilisce il comma 3 dell’art. 4, ove è prevista l’incompatibilità a carico di “tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione”. Si tratta, dunque, di un generale ed au- tomatico recepimento delle incompatibilità previste in altri ordinamenti che prescinde dall’accertamento dell’effettivo esercizio dell’attività propria di tali ordinamenti. Conforme- mente a tale nuova impostazione è venuto meno l’espresso richiamo alla qualifica di “ministro di qualunque culto” e l’incompatibilità derivante dall’assunzione di alcune quali- fiche (quali ad esempio quella di giornalista professionista) è stata sostituita con l’incompatibilità con l’esercizio delle attività conseguenti all’assunzione della qualifica. È venuta meno, poi, l’espressa previsione di incompatibilità a carico dell’“impiegato dello Stato o della pubblica ammini- strazione” per il quale, tuttavia, proprio in virtù della norma di cui al citato comma 3 dovrà continuare a verificarsi la pre- senza di incompatibilità legata al “divieto di cumulo con altri impieghi” sancito all’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 1657. Tornando all’interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, occorre osservare come tutti i casi di incompa- tibilità si configurino solo rispetto all’esercizio della profes- sione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile, non già con la mera assunzione della qualifica. In particolare, con il superamento dell’esame di Stato una persona fisica ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di dot- tore commercialista o di esperto contabile; la qualità di dottore commercialista o di esperto contabile si acquista parimenti con il superamento del citato esame. Da ciò de- riva che un soggetto ha comunque la qualifica di dottore commercialista o di esperto contabile, e gli è riconosciuta la competenza di cui all’art.1, Ordinamento Professionale, ma non può “esercitare” se non è iscritto all’albo. Quindi, in tale fattispecie, occorre distinguere tra “qualità” che ri- mane nel tempo ed “attività” che può modificarsi a seconda dell’esercizio concreto o meno. In tal senso, l’art. 34, ultimo comma, del D. Lgs. n. 139/2005 dispone la facoltà di iscri- versi nell’elenco dei non esercenti per coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità ex art. 4. D’altra parte, la mancata iscrizione in tale elenco non fa perdere la qua- lifica di dottore commercialista o di esperto contabile. In conclusione, è possibile affermare che, per la professione di dottore commercialista o esperto contabile, è incompatibile con altre attività l’“esercizio” della stessa e non la qualifica di dottore commercialista, che non viene meno per tale mo- tivo (e in linea di principio, mai). La nozione di “esercizio” utilizzata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005, sia per l’eser- cizio della professione di dottore commercialista o esperto contabile sia per il concorrente ed incompatibile esercizio di altre attività, attiene ad un concreto esercizio di fatto di dette attività. La nozione di esercizio è propria e specifica ai fini della disposizione in questione e dunque la stessa è slegata da altri contesti previsti dall’ordinamento giuridico in generale e dal codice civile in particolare. Concludendo, nell’analisi dei casi di incompatibilità oc- corre porre a confronto attività oggettivamente svolte e non mere qualità assunte, convenendosi che in caso di mancato concreto esercizio (ad esempio dottore commercialista con- temporaneamente notaio che non esercita, ovvero agente di commercio iscritto all’apposito elenco che non esercita e simili) non può ravvisarsi incompatibilità. 286
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