Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
1. Premessa L’art. 4 del D.Lgs. 28/6/2005, n. 139 (pubblicato in G.U. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.) reca disposizioni in tema di incompatibilità per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. La norma, dettata nell’ambito del nuovo ordinamento pro- fessionale, ripropone la disciplina delle incompatibilità, pre- cedentemente contenuta nell’art. 3 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067 (per i Dottori Commercialisti) e nell’art. 3 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1068 (per i Ragionieri e Periti Commerciali), con alcune modifiche. Pertanto, le Circolari n. 11/2003 e n. 20/2004 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, interpretative dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 1067/1953, devono intendersi superate e sostituite dalle presenti note interpretative, il cui contenuto è in parte frutto del prezioso contributo offerto dal Gruppo di Lavoro per le Casse di Previdenza, dalla commissione “Deon- tologia” e dal “Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un commentario al D. Lgs. 139/05” istituiti presso il CNDCEC. La formulazione letterale dell’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 è la seguente: “Art. 4. Incompatibilità. 1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, interme- diaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni ti- pologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, conces- sionario della riscossione di tributi; e) dell’attività di promotore finanziario. 2. L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’e- sercizio della professione, ovvero qualora il professioni- sta riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. 3 L’iscrizione nell’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. 4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferi- mento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. La norma, operando nei confronti dell’Iscritto all’Albo una restrizione della generale libertà di iniziativa economica, introduce una compressione di diritti soggettivi costitu- zionalmente garantiti che trova fondamento nell’esigenza di tutelare l’indipendenza, 1 l’onorabilità e l’imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell’attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici. 2 In particolare le limitazioni individuate dalla norma sono dirette ad evitare che lo svolgimento di at- tività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale incidendo negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. 3 In altri termini, l’espressa previsione di casi di incompati- bilità con l’esercizio della professione trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione ad interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione. 4 Proprio perché strumentali al raggiungimento di un inte- resse superiore - l’interesse pubblico connesso all’esercizio delle attività professionali - le limitazioni alle libertà perso- nali individuate dall’art. 4 non violano i principi di ugua- glianza sostanziale, di tutela dell’abilitazione professionale e, più in generale, di libertà dell’iniziativa economica sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3, 33 e 41 della Costituzione. 5 285 NOTE INTERPRETATIVE La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28/6/2005, n. 139. Aggiornamento del 1º Marzo 2012
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