Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
dine competente decorsi i tempi prescritti dal 2° comma del presente articolo. IlConsiglio di Disciplina decide entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. 4. In caso di accoglimento dell’istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irro- gata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fasci- colo personale dell’iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Ammi- nistrazione o dall’Autorità Giudiziaria; in tal caso l’anno- tazione dovrà essere accompagnata dall’indicazione di “intervenuta riabilitazione”. 5. Nel caso in cui l’iscritto nel corso del procedimento av- viato con l’istanza di cui al comma 3 sia sottoposto ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende la procedura di riammissione suddetta fino alla conclusione della procedura disciplinare. 6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con prov- vedimento definitivo. TITOLO III Disposizioni finali Art. 28 Approvazione ed entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Na- zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta- bili nella seduta del 18/19 marzo 2015. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno l giu- gno 2015 e si applica ai procedimenti disciplinari aperti, ai sensi dell’articolo 9 del presente Regolamento, da tale data. 3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento dell’apertura dei relativi procedimenti. 283
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