Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 23 Pubblicazione 1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia. Art. 24 Rinvio della decisione 1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio o il Col- legio, al termine dell’udienza dibattimentale, può riser- varsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di 60 giorni. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina dell’Ordine entro il termine di trenta giorni dalla data della pronun- cia e notificata secondo le modalità previste per la notifi- cazione della decisione. Art. 25 Requisiti della decisione 1. La decisione del Consiglio o del Collegio deve conte- nere: – nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato; – esposizione dei fatti; – svolgimento del procedimento; – motivazione; – dispositivo; – la data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno; – la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Se- gretario del Consiglio o del Collegio che ha assunto la decisione; – la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno; – l’avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio di Disci- plina Nazionale e l’indicazione del relativo termine. Art. 26 Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera racco- mandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all’incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l’iscritto risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l’Ordine e vengono comu- nicati al Consiglio dell’Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina. 2. I provvedimenti disciplinari sono altresì comunicati ai soggetti interessati al procedimento. 3. Spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, provvedimenti discipli- nari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento. 4. Su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di Disciplina Na- zionale può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Disciplina Nazionale si pro- nuncia sull’istanza con ordinanza. Art. 27 Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari 1. La riammissione nell’Albo o nell’Elenco di cui al capo IV dell’Ordinamento Professionale dei professionisti radiati è disciplinata dall’art. 57 del Decreto Legislativo 28 giu- gno 2005, n. 139. 2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all’art. 52 del D. Lgs. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l’iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente: – due anni dall’esecuzione per il caso della censura; – - tre anni dall’esecuzione per il caso della sospensione. 3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disci- plinari potranno chiedere il riconoscimento della ces- sazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina dell’Or- 282
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