Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario. Art. 18 Decisione allo stato degli atti 1. Qualora le disposizioni contenute nella decisione istrut- toria non siano eseguite entro i termini stabiliti, il Con- siglio o il Collegio di Disciplina può decidere allo stato degli atti. Art. 19 Decisione 1. Espletati gli incombenti dibattimentali, il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, si ritira per deliberare. 2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio o il Collegio di Disciplina e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni. Il Consiglio o il Collegio delibera con decisione motivata. 3. La decisione del Consiglio o del Collegio può consistere: nell’archiviazione del procedimento; nella sospensione del procedimento; nell’irrogazione delle sanzioni previ- ste dalla legge. Art. 20 Prescrizione dell’azione disciplinare 1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal com- pimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. 2. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od emissiva, passibile di sanzione. 3. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costi- tuenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comin- cia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 4. La notifica dell’avvenuta apertura del procedimento di- sciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale. Art. 21 Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare 1. Il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli asse- gnati, aperto il procedimento disciplinare può disporne in ogni momento la sospensione, in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare. 2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve prose- guire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del pro- cedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Colle- gio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l’Autorità Giudiziaria. 3. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. 4. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la pro- secuzione fissata nel provvedimento di sospensione o dalla data fissata dal Consiglio di Disciplina nel provve- dimento di cui al comma 2). 5. Dal giorno in cui l’ordinanza di sospensione è notificata all’incolpato decorre il termine quinquennale di prescri- zione dell’azione disciplinare. 6. Il provvedimento di sospensione del procedimento di- sciplinare deve essere notificato entro 60 giorni dalla decisione. 7. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l’esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal mo- mento in cui ne ha conoscenza. Art. 22 Lettura del dispositivo 1 Il dispositivo della decisione può essere immediata- mente comunicato, mediante lettura in seduta. 281

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