Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

CAPO Il Dibattimento Art. 13 Comunicazione della data del dibattimento 1. La delibera di fissazione della data del dibattimento e di eventuale integrazione del capo di incolpazione e la facoltà di cui all’art. 11 co. 2 devono essere comunicate all ‘incolpato, al Pubblico Ministero se il procedimento è stato di iniziativa di quest’ultimo, e all’esponente qua- lora si renda necessaria la sua audizione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o me- diante ufficiale giudiziario. 2 Tra la data di ricezione da parte dell’incolpato della co- municazione di cui al comma precedente e la data del dibattimento devono intercorrere almeno venti giorni di calendario. Art. 14 Dibattimento 1. Nel corso del dibattimento il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto che ritiene rilevanti per la decisione del procedi- mento. 2. Il dibattimento avanti il Consiglio o il Collegio di Disci- plina non è pubblico. 3. L’incolpato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell’Albo di qualunque Ordine territoriale. 4- Al dibattimento il relatore espone lo svolgimento dei fatti e l’esito della espletata istruttoria. 5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, l’iscritto, il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un suo delegato se la notizia proviene da quest’ultimo, nonché l’esponente se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o del Collegio di Disciplina. Dopo l’escussione testimoniale, viene data, per ultimo, la parola all’iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta. 6. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può rinviare il pro- cedimento ad altra data per il proseguimento del dibat- timento. Art. 15 Verbale 1. Il processo verbale del dibattimento deve contenere: – la data della riunione dibattimentale, con l’indicazione del giorno, mese ed anno; – il numero ed il nome dei componenti del Consiglio o del Collegio di Disciplina presenti, con – l’indicazione delle rispettive funzioni; – il nome del Consigliere relatore; – la menzione della relazione istruttoria; – l’indicazione del Pubblico Ministero, ave presente, non- ché delle dichiarazioni rese; – l’indicazione dell’incolpato e del suo eventuale difen- sore, nonché delle dichiarazioni rese; – l’indicazione delle persone informate sui fatti e dei testi- moni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi; – i provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina in dibattimento; – i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio durante la riunione in camera di consiglio; – la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segre- tario del Consiglio o del Collegio di Disciplina. Art. 16 Riapertura dell’istruttoria 1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fa- scicoli assegnati, può disporre la riapertura dell’istrutto- ria, rinviando il dibattimento ed eventualmente fissando dei termini per l’espletamento degli incombenti istrut- tori, qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione della decisione. 2 In tal caso il Consiglio o il Collegio può disporre ogni attività istruttoria ritenuta necessaria. CAPO III Provvedimenti dell’organo giudicante Art.17 Lettura, pubblicazione e comunicazione della decisione istruttoria 1. La decisione istruttoria di cui all’articolo 16 viene comu- nicata all’incolpato mediante lettura al termine della seduta, ovvero, a mezzo PEC o lettera raccomandata con 280

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