Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

cazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, l’indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l’iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell’Albo. La delibera deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all’iscritto incolpato e co- municata ai soggetti di cui all’art. 7 commi 2 e all’art. 26 del presente Regolamento e al Consiglio dell’Ordine. 3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore incaricato di condurre l’istruttoria. 4. Il Segretario del Consiglio, o del Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento. 5. Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o inter- ruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall’avvenuta notifica di apertura del procedi- mento. 6. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ul- teriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto all’art. 21. I termini massimi di conclusione del procedi- mento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione. Art. 10 Sospensione cautelare 1. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Col- legio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l’iscritto, può disporre, in ogni fase del proce- dimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. 2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla pro- fessione o dai pubblici uffici. 3. L’incolpato, salvo l’ipotesi di applicazione consequen- ziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve es- sere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l’obbligo di audizione può essere sostituito dall’invito a presentare una memoria difensiva o dall’audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale. 4. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia infruttuosamente comunicato l’invito all’audizione dell’iscritto, di un suo difensore, ovvero l’invito alla pre- sentazione di memorie difensive. Art. 11 Audizione - Deposito documenti e memorie 1. L’istruzione viene espletata mediante l’acquisizione di notizie e documenti ritenuti utili. 2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve disporre la convocazione dell’iscritto. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina provvede alla relativa comu- nicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con av- viso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, con l’indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima dell’audizione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l’audizione de- vono intercorrere non meno di venti giorni di calendario. 3. Possono essere altresì sentiti l’esponente ed altri sog- getti informati dei fatti, ai quali può essere chiesta la esibizione di documenti. 4. Dell’audizione dell’incolpato e dell’esponente di cui al precedente punto viene redatto processo verbale sotto- scritto dal Presidente e da tutti coloro che sono interes- sati alla formazione dell’atto. Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione. Art. 12 Chiusura della fase istruttoria Fissazione della data del dibattimento 1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, all’esito dell’istruttoria, qualora non disponga l’archiviazione del procedimento con delibera motivata, fissa la data del dibattimento, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell’istruttoria fornendo indi- cazioni al riguardo. 2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in considera- zione dell’esito dell’espletata istruttoria, disporre altresì l’integrazione del capo di incolpazione ovvero l’apertura di altro procedimento disciplinare. 279

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==