Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

in grado di operare, il Consiglio di Disciplina chiamato a decidere, qualora autorizzi l’astensione o ritenga legit- tima la ricusazione, assegna il fascicolo ad altro Collegio. 5. Se, a seguito di astensione e ricusazione, non fosse di- sponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio di Disciplina costituito nella sede della Corte d’Appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest’ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della Corte d’Appello viciniore, stabilita dal Consiglio di Disciplina Nazionale. 6. Il Consiglio di Disciplina competente di cui al comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legit- tima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di Disci- plina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricu,sati, altrimenti restitui- sce gli atti per la prosecuzione del procedimento. CAPO III Analisi preliminare degli atii Art.7 Attività propedeutiche all’azione disciplinare 1. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina dell’Ordine ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non ano- nimi. 2. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal Consiglio di Disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Con- siglio dell’Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati. In caso di costituzione dei Collegi i fascicoli pervenuti sono asse- gnati a quest’ultimi con le modalità indicate all’art. 4 del presente Regolamento. 3. Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell’iscritto. 4. Il Consiglio dell’Ordine che riceve una notizia dall’Au- torità giudiziaria deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina. 5. Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l’azione penale con la richie- sta di rinvio a giudizio è sottoposto anche a procedi- mento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ave sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. 6. Dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l’assun- zione di una iniziativa d’ufficio e prima di provvedere all’apertura formale del procedimento disciplinare a ca- rico di un iscritto all’Ordine, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l’interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie. 7. La fase preliminare si conclude o con l’archiviazione della notizia o con l’apertura del procedimento discipli- nare Art. 8 Archiviazione immediata 1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, può decidere l’archiviazione imme- diata con delibera motivata. 2. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è succinta- mente motivato, ed è comunicato a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al professionista interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto perve- nire le notizie. TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CAPO I Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria Art. 9 Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria 1. Nei casi diversi dall’archiviazione immediata il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, delibera l’apertura del procedimento disciplinare. 2. La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l’apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indi- 278

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