Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio; nei Collegi costituiti da tre componenti il quorum costitutivo è di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il Presidente del Collegio: a) riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina ogni atto e documento, attinente ai fascicoli disciplinari assegnati; b) convoca il Collegio; c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti inte- ressati al procedimento; d) se lo ritiene utile ed opportuno, nomina un relatore per ogni fascicolo disciplinare; e) relaziona il Consiglio di Disciplina in ordine all’iter delle pratiche affidate con la frequenza stabilita dal Consiglio di Disciplina. 9. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria dell’Ordine che, sotto la direzione del Presi- dente del Collegio, effettua gli adempimenti necessari per l’attività operativa relativa alla funzione disciplinare. Art. 5 Competenze dei Consigli e dei Collegi di Disciplina 1. Nel Consiglio e nei Collegi le funzioni di Presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’i- scrizione nell’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell’Albo, dal componente con maggiore anzia- nità anagrafica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di costui, dal Consigliere più anziano per iscrizione. In caso di assenza o impedimento del Presi- dente del Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Con- sigliere più anziano per iscrizione. 2. Il Presidente del Consiglio o del Collegio assicura il ri- spetto dei principi cui è informato il procedimento disci- plinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento. 3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento com- piendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comun- que necessari a dare impulso al procedimento. 4. Nel Consiglio e nel Collegio le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’i- scrizione nell’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 5. Laddove non siano stati istituiti i Collegi di Disciplina, in assenza del numero dei consiglieri necessari a tale fine, i Consigli di Disciplina esercitano l’azione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Spe- ciale e sui Tirocinanti. 6. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 3 re- lativamente al potere di iniziativa, in caso di formazione dei Collegi di Disciplina l’esercizio dell’azione discipli- nare viene esercitata solo da quest’ultimi in maniera au- tonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di Disciplina. 7. Restano di competenza del Consiglio dell’Ordine le funzioni ed i poteri diversi da quelli disciplinari, quali ad esempio quelli legati alla gestione dell’albo come iscrizione e cancellazione, salvo che non si tratti di can- cellazione per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile. 8. L’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Ti- rocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedi- mento disciplinare. In caso di richiesta di trasferimento ad altro Albo di un iscritto nei cui confronti sia stato pre- sentato un esposto ma ancora non sia stato aperto un procedimento disciplinare, con il nulla osta dovrà essere trasmesso anche il suddetto esposto. Art. 6 Astensione e ricusazione 1. I componenti del Consiglio di Disciplina che procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricor- rono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e all’art. 3 comma 7 del presente Regolamento e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina. 2. Sulla sussistenza dei motivi di cui sopra decide il Con- siglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio di Disciplina Nazionale. 3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina, la determinazione della mag- gioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati. 4. Nel caso in cui l’astensione o la ricusazione riguardi uno o più componenti di un Collegio e quest’ultimo non fosse 277

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