Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
siglio Nazionale ai sensi dell’art. l del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così come stabilito all’art. 49, co. 6 del D. Lgs. n. 139/05 al quale si rinvia in virtù di quanto disposto al comma 11 dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/ 2012. 6. Il Consiglio di Disciplina esercita l’azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell’Ordine presso cui è istituito. 7. Il componente del Consiglio di Disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare deve astenersi obbli- gatoriamente dall’esercizio della funzione disciplinare, mentre decade e deve essere sostituito come indicato al precedente comma 3, in caso di sanzione disciplinare re- sasi definitiva a seguito dell’eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale o per lo spirare del termine per l’impugnazione. 8. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente. 9. Il Presidente: a) riceve ogni atto e documento attinente alle attività disci- plinari di competenza del Consiglio. b) convoca il Consiglio; c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti inte- ressati al procedimento. 10.Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 11.Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria dell’Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina, effettua gli adempimenti necessari per l’attività operativa relativa alla funzione disciplinare. 12.II Consiglio dell’Ordine provvede a dotare il Consiglio di Disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento. Le spese del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell’Ordine territo- riale. 13.Le riunioni del Consiglio e dei Collegi di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell’Ordine e si tengono presso la sede del Consiglio dell’Ordine. 14.La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri compo- nenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disci- plina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell’Ordine, il Presidente di quest’ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Di- sciplina e trasmettere a quest’ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti. 15.I provvedimenti, che recano la firma del Presidente del Consiglio di Disciplina, sono comunicati ai soggetti inte- ressati a cura della Segreteria. Art. 4 Collegi di Disciplina 1. In seno ai Consigli di Disciplina composti da più di cin- que componenti, devono essere istituiti i Collegi di Disci- plina formati da minimo tre consiglieri. Ove il numero di Consiglieri sia inferiore a sei, il Consiglio non costituisce singoli collegi. L’assegnazione dei singoli consiglieri ai Collegi è di competenza del Consiglio di Disciplina, con le modalità che esso avrà deliberato. Il Presidente del Consiglio di Disciplina presiede uno dei Collegi. 2. A ciascun Collegio di Disciplina competono, in relazione ai fascicoli assegnati, tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina e precisamente il potere di ini- ziare l’azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall’Ordine territoriale. 3. Il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano compo- nenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 4. In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Di- sciplina o il suo Presidente all’uopo delegato, una volta ricevuto l’esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Col- legi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L’as- segnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di astensione o di ricusazione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, ·il Consiglio di Disciplina, con delibera moti- vata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti. 5. I Collegi di Disciplina durano in carica per il periodo di permanenza del Consiglio di Disciplina. 6. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente. 7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con 276
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