Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Principi generali Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento si applica ai Consigli di Disci- plina territoriali ed ai Collegi laddove costituiti. I Consi- gli di Disciplina territoriali sono organi amministrativi, come tali soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e succ. modif. 2. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con- tabili e degli iscritti al Registro del Tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od omissioni che integrino vio- lazione di norme di legge e regolamenti, del codice de- ontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. 137/2012, dal Regolamento del 15 maggio 2013, dal Capo V del De- creto Legislativo 139/2005 e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. 4. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei ter- mini processuali di cui alla L. n. 742/1969. Art. 2 Responsabilità disciplinare 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano pro- vate la inosservanza dei doveri professionali e la inten- zionalità della condotta, anche se emissiva nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito. 2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e disci- pline. 3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di com- minazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi. 4. L’iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compro- mettano l’immagine, il decoro e la dignità della profes- sione. CAPO II Esercizio dell’azione disciplinare Art. 3 Consiglio di Disciplina 1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Di- sciplina territoriale dell’Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale o Registro di Tirocinio l’interessato è iscritto. Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l’azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e de- cisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo, all’elenco speciale e nel registro del tirocinio te- nuti dall’Ordine territoriale. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina. 2. Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del componente avente maggiore anzianità di iscrizione dopo il Presidente. 3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disci- plina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del competente Tribunale secondo il relativo ordine. 4. Nel caso in cui l’esposto o la notizia riguardi un compo- nente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine, la compe- tenza a procedere è attribuita al Consiglio di Disciplina dell’Ordine ave ha sede la Corte di Appello territorial- mente competente, così come stabilito all’art. 49, co. 5 del D. Lgs. n. 139/05 al quale si rinvia in virtù di quanto disposto al comma 11 dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/ 2012. 5. Nel caso in cui l’azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina dell’Ordine istituito presso la sede di Corte di Appello, è competente il Consiglio di Disciplina dell’Ordine ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinata dal Con- 275

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