Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegna- mento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto. 6. Nella denominazione dello studio possono essere men- zionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. 7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’even- tuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione. 8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professio- nale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine pro- fessionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. 10.Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commer- ciali o pubblicitari. TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 45 Entrata in vigore 1. Il presente Codice entra in vigore il 1° marzo 2016. 2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deonto- logico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni. 3. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la san- zione disciplinare non sia stata irrogata con provvedi- mento resosi definitivo. 272

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